Indice della guida
Descrizione
L'attività di vendita a domicilio (porta a porta) consiste nell'offerta e nella vendita di prodotti direttamente presso il domicilio dei consumatori. È disciplinata dal D.Lgs. n. 114/1998 e dalle norme a tutela del consumatore (Codice del consumo, D.Lgs. n. 206/2005).
Requisiti professionali
Per l'esercizio della vendita a domicilio non è previsto un requisito professionale specifico; il titolare deve possedere i requisiti morali previsti per il commercio (art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010).
Modalità di svolgimento
L'attività può essere svolta in forma individuale o societaria (società di persone o di capitali). L'imprenditore può avvalersi di incaricati alle vendite, ai quali deve essere rilasciato un apposito tesserino di riconoscimento, da ritirare in caso di perdita dei requisiti morali. Per gli incaricati alle vendite l'obbligo di apertura della partita IVA sorge solo al superamento della soglia annua di provvigioni prevista dalla normativa.
Documentazione e adempimenti per iniziare
Per avviare l'attività occorre, in particolare
- apertura della partita IVA con codice attività 47.99.10 (Codice ATECO): modello AA9/12 per l'impresa individuale, modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- iscrizione alla Camera di Commercio (modello I1 per l'impresa individuale, modello S5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche); gli incaricati alle vendite sono esclusi dall'obbligo di iscrizione;
- inquadramento previdenziale: iscrizione INPS gestione commercianti e iscrizione INAIL per la copertura assicurativa di collaboratori familiari e soci partecipanti.
La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.
Altri adempimenti
È richiesta la comunicazione di avvio dell'attività al Comune in cui l'esercente ha la residenza (persona fisica) o la sede legale (società), oltre al rilascio dei tesserini di riconoscimento agli incaricati alle vendite.
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).