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Svolge l'attività di affittacamere chi fornisce abitualmente alloggio, dietro corrispettivo, destinando a tale scopo non oltre quattro camere ammobiliate con un massimo complessivo di sei letti, senza esercitare un'azienda alberghiera. Sono affittacamere anche coloro che affittano abitualmente appartamenti e camere ammobiliate nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo, senza limiti nel numero di camere e ospiti.
L'attività è in genere imprenditoriale, ma in alcune Regioni è ammessa anche in forma non imprenditoriale, assimilata al Bed & Breakfast. Si parla di "locanda" quando all'affittacamere si affianca, nello stesso edificio, un'attività di ristorazione. La disciplina della scheda può riferirsi anche alle case vacanze.
Norme di riferimento
L'attività è disciplinata dalla legge n. 1111 del 16 giugno 1939. Non esistono classificazioni ufficiali: le Regioni definiscono i requisiti minimi per l'esercizio e stabiliscono che nel prezzo siano comprese la pulizia, la fornitura di acqua, energia elettrica e riscaldamento e il cambio della biancheria.
Requisiti professionali
Non è previsto alcun requisito professionale. I locali devono rispettare le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per le abitazioni civili. Devono inoltre essere assicurati alcuni requisiti minimi di servizio:
- servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore su 24;
- pulizia della camera o dell'appartamento una volta al giorno;
- cambio della biancheria da camera e da bagno almeno due volte alla settimana e comunque a ogni cambio di cliente;
- cambio della biancheria da cucina a ogni cambio di cliente;
- fornitura costante di energia elettrica, acqua calda e riscaldamento.
Modalità di svolgimento
L'attività può essere svolta in forma individuale (in alcune Regioni anche non imprenditoriale) oppure societaria (società di persone o di capitali).
Documentazione e adempimenti per iniziare
Se l'attività è svolta in forma imprenditoriale, occorre in particolare:
- apertura della partita IVA con codice attività 55.20.51 (Codice ATECO): modello AA9/12 per l'impresa individuale, modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- iscrizione alla Camera di Commercio: modello I1 per l'impresa individuale, modello S5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- inquadramento previdenziale: iscrizione INPS gestione commercianti e iscrizione INAIL per la copertura assicurativa di collaboratori familiari e soci partecipanti.
La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.
Altri adempimenti
Sono inoltre necessari
- la presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente, con indicazione dei prezzi praticati; il documento dei prezzi, vidimato dal Comune, va affisso all'interno della camera;
- la predisposizione del piano di autocontrollo igienico HACCP, obbligatorio per le strutture che somministrano pasti;
- la comunicazione delle generalità degli ospiti all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza entro 24 ore e la comunicazione, a fini statistici, dei dati sugli alloggiati.
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).