Indice della guida
- Norme di riferimento
- Requisiti professionali
- Per esercitare l'attività occorre possedere, in alternativa
- Modalità di svolgimento
- Documentazione e adempimenti per iniziare
- Per avviare l'attività occorre, in particolare
- Contribuzione ENASARCO
- Contributo FIRR
- Altri adempimenti
- PEC (Posta Elettronica Certificata)
Norme di riferimento
L'attività di agente di commercio è disciplinata dalla legge n. 204/1985. È esercitata da chi viene stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate. La scheda comprende anche le attività di piazzista, rappresentante, venditore e concessionario.
Requisiti professionali
Per esercitare l'attività occorre possedere, in alternativa
- un diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo commerciale, economico o equipollente;
- una laurea a indirizzo commerciale, economico o giuridico;
- un'esperienza lavorativa di un biennio, nell'ultimo quinquennio, in mansioni commerciali di vendita (come dipendente con funzioni direttive, coadiuvante iscritto alla gestione INPS commercianti o lavoratore autonomo);
- la frequenza di un apposito corso di formazione professionale a frequenza obbligatoria, con superamento dell'esame finale.
Modalità di svolgimento
L'attività può essere svolta in forma individuale o societaria (società di persone o di capitali).
Documentazione e adempimenti per iniziare
Per avviare l'attività occorre, in particolare
- apertura della partita IVA con codice attività del gruppo 46.1 (in base ai prodotti trattati): modello AA9/12 per l'impresa individuale, modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- iscrizione alla Camera di Commercio: modello I1 per l'impresa individuale, modello S5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- iscrizione INPS alla gestione commercianti.
La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.
Contribuzione ENASARCO
L'agente è iscritto alla Fondazione ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per Agenti e Rappresentanti di Commercio). Il contributo previdenziale è ripartito in parti uguali tra preponente e agente ed è versato integralmente dalla ditta mandante, che ne è responsabile anche per la quota a carico dell'agente. Sono previsti un minimale e un massimale annui, differenziati tra agente monomandatario e plurimandatario.
Per gli agenti che operano in forma di società di capitali, in luogo del contributo al Fondo di Previdenza è dovuto un contributo al Fondo Assistenza, calcolato sulle provvigioni con aliquote a scaglioni, senza minimale né massimale.
Contributo FIRR
Le ditte preponenti devono inoltre accantonare annualmente il contributo al FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto), calcolato sulle provvigioni liquidate all'agente secondo aliquote a scaglioni stabilite dagli accordi economici collettivi, differenziate tra agenti monomandatari e plurimandatari.
Nota: i minimali, i massimali e le aliquote di ENASARCO e FIRR sono aggiornati periodicamente; è opportuno verificare gli importi vigenti per l'anno di riferimento.
Altri adempimenti
È richiesta la presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente, che verifica i requisiti di accesso, la destinazione d'uso e la disponibilità del locale.
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).