Indice della guida
- Che cos'è il regime forfettario
- Requisiti di accesso
- Cause di esclusione
- Non possono aderire al regime forfettario
- Come si determina il reddito
- Il metodo si articola così
- L'imposta sostitutiva
- Vantaggi e svantaggi
- Tra i principali vantaggi
- Tra gli svantaggi
- Adempimenti IVA e previdenziali
- Durata
- Coefficienti di redditività
- Il coefficiente varia in base all'attività esercitata
- Cessazione del regime
Che cos'è il regime forfettario
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato riservato alle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale.
Prevede semplificazioni ai fini IVA e contabili e una determinazione forfetaria del reddito imponibile, assoggettato a un'unica imposta sostitutiva in luogo di quelle ordinariamente previste.
Requisiti di accesso
Per accedere al regime, nel periodo d'imposta precedente il contribuente deve:
- non aver conseguito ricavi o compensi superiori a 85.000 euro;
- non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro dipendente, collaboratori, utili da partecipazione agli associati e prestazioni di lavoro di familiari.
Cause di esclusione
Non possono aderire al regime forfettario
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, salvo i residenti in uno Stato UE o SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- chi, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipa a società di persone, associazioni o imprese familiari, oppure controlla direttamente o indirettamente una S.r.l. che svolge attività riconducibili a quella esercitata;
- chi esercita l'attività prevalentemente verso datori di lavoro attuali o degli ultimi due periodi d'imposta, o verso soggetti agli stessi riconducibili;
- chi nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro; la soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
In caso di esclusione per il possesso di partecipazioni, è comunque possibile accedere al regime se la partecipazione viene ceduta prima dell'inizio della nuova attività.
Come si determina il reddito
Il reddito si determina applicando ai ricavi o compensi un coefficiente di redditività stabilito dalla legge in base al codice ATECO dell'attività. I costi effettivamente sostenuti nel periodo di permanenza nel regime non rilevano.
Il metodo si articola così
- si applica il coefficiente di redditività ai ricavi e compensi dell'anno, ottenendo il reddito imponibile;
- sul reddito si applica un'imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP.
L'imposta sostitutiva
L'aliquota ordinaria è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque periodi d'imposta in caso di nuova attività, a condizione che:
- il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività non costituisca mera prosecuzione di altra precedentemente svolta come lavoro dipendente o autonomo (salvo il periodo di pratica obbligatoria);
- in caso di prosecuzione di un'attività altrui, i ricavi e compensi del periodo precedente non superino i limiti di accesso al regime.
Vantaggi e svantaggi
Tra i principali vantaggi
- tassazione agevolata, con un possibile risparmio fiscale significativo;
- semplificazioni che riducono gli adempimenti burocratici;
- possibilità di accedere a un regime contributivo agevolato.
Tra gli svantaggi
- indeducibilità dei costi, che non riducono il reddito imponibile;
- impossibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti;
- esclusione da alcune agevolazioni riservate ai contribuenti in regime ordinario.
Adempimenti IVA e previdenziali
I forfettari sono esclusi dall'applicazione dell'IVA e dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); di conseguenza non possono detrarre l'IVA assolta sugli acquisti.
Sul piano previdenziale, gli esercenti attività d'impresa iscritti alle gestioni INPS artigiani o commercianti possono richiedere la riduzione del 35% dei contributi. Per gli esercenti arti e professioni il regime previdenziale resta quello ordinario.
Durata
Il regime non ha un limite temporale di permanenza: può essere mantenuto finché sono rispettati i requisiti e le condizioni di legge.
Coefficienti di redditività
Il coefficiente varia in base all'attività esercitata
- Industrie alimentari e delle bevande (ATECO 10-11): 40%;
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio (ATECO 45, 46.2-46.9, 47.1-47.7, 47.9): 40%;
- Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (ATECO 47.81): 40%;
- Commercio ambulante di altri prodotti (ATECO 47.82, 47.89): 54%;
- Costruzioni e attività immobiliari (ATECO 41, 42, 43, 68): 86%;
- Intermediari del commercio (ATECO 46.1): 62%;
- Servizi di alloggio e ristorazione (ATECO 55, 56): 40%;
- Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi (ATECO 64-66, 69-75, 85-88): 78%;
- Altre attività economiche: 67%.
In caso di esercizio di più attività con codici ATECO differenti, il limite di ricavi e compensi si calcola sommando i ricavi e compensi di tutte le attività svolte.
Cessazione del regime
Il regime cessa dall'anno stesso in cui i ricavi o compensi percepiti superano i 100.000 euro: in tal caso l'IVA è dovuta a partire dalle operazioni che comportano il superamento di tale soglia.