Iniziare un'Attività

Agente di affari in mediazione

Indice della guida

Descrizione

L'attività di agente d'affari in mediazione (mediatore), individuata dall'art. 1754 del codice civile, consiste nel mettere in contatto due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. Il mediatore opera in diversi settori:

  • immobiliare: mediazione per la conclusione di affari relativi a immobili e aziende;
  • merceologico: mediazione relativa a merci, derrate e bestiame;
  • servizi: mediazione per la conclusione di affari nel settore dei servizi.

Norme di riferimento

L'attività è disciplinata dalla Legge n. 39 del 1989 e dal D.Lgs. n. 59 del 2010 (attuazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno). Il D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 disciplina le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA dei soggetti che intendono esercitare la professione.

Requisiti professionali

Per esercitare l'attività occorre il diploma di scuola secondaria di secondo grado, la partecipazione a un corso di formazione e il superamento di un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale in relazione al ramo di mediazione prescelto.

Modalità di svolgimento

L'attività può essere svolta in forma individuale o societaria (società di persone o di capitali).

Documentazione e adempimenti per iniziare

Per avviare l'attività occorre, in particolare

  • apertura della partita IVA con il codice ATECO corrispondente al ramo di mediazione (ad esempio 68.31.00 per la mediazione immobiliare, o i codici del gruppo 46.1 per la mediazione merceologica): modello AA9/12 per l'impresa individuale, modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • iscrizione alla Camera di Commercio: modello I1 per l'impresa individuale, modello S5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • inquadramento previdenziale: iscrizione INPS gestione commercianti e iscrizione INAIL per la copertura assicurativa di collaboratori familiari e soci partecipanti.

La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

È richiesta la presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente, che verifica i requisiti di accesso, la destinazione d'uso e la disponibilità del locale; al momento della presentazione l'ente rilascia una ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione e indica i termini del procedimento (D.Lgs. 126/2016).

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).

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