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Vendita su aree pubbliche

Indice della guida

Descrizione

Il commercio su aree pubbliche consiste nella vendita al dettaglio di prodotti su suolo pubblico: tramite la partecipazione ai mercati cittadini, la concessione di un posteggio in una fiera, un chiosco o un autonegozio. È disciplinato dal D.Lgs. n. 114/1998 e dalla normativa regionale di settore.

Requisiti professionali

Per il commercio su aree pubbliche di prodotti non alimentari non è previsto un requisito professionale specifico; il titolare deve possedere i requisiti morali (art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010). Per il settore alimentare occorre inoltre il possesso di uno dei requisiti professionali previsti per il commercio alimentare.

Modalità di svolgimento

L'attività può essere svolta in forma individuale o societaria (società di persone o di capitali) e può essere esercitata:

  • su posteggio dato in concessione (commercio in forma fissa su area pubblica);
  • in forma itinerante su qualsiasi area non espressamente interdetta, con sosta limitata al tempo necessario per servire il consumatore e successivo spostamento, secondo i limiti fissati dai regolamenti comunali.

Documentazione e adempimenti per iniziare

Per avviare l'attività occorre, in particolare

  • apertura della partita IVA con il codice attività corrispondente alle merci vendute (gruppo 47.8 per il commercio ambulante - Codice ATECO): modello AA9/12 per l'impresa individuale, modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • iscrizione alla Camera di Commercio: modello I1 per l'impresa individuale, modello S5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • inquadramento previdenziale: iscrizione INPS gestione commercianti e iscrizione INAIL per la copertura assicurativa di collaboratori familiari e soci partecipanti.

La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

È necessaria l'autorizzazione comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: per la vendita su posteggio l'autorizzazione, con la relativa concessione, è rilasciata dal Comune sede del posteggio; per la vendita in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza (persona fisica) o di sede legale (società).

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).

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