Iniziare un'Attività

Compro oro

Indice della guida

Descrizione

L'attività di compro oro è esercitata dai soggetti — anche diversi dagli operatori professionali in oro di cui alla legge 17/01/2000, n. 7 — che svolgono un'attività commerciale di compravendita o permuta di oggetti preziosi usati, in via esclusiva o secondaria. La disciplina specifica del settore è dettata dal D.Lgs. 25/05/2017, n. 92.

Requisiti professionali

Per la vendita al dettaglio non è previsto un requisito professionale. Per l'esercizio dell'attività sono però richiesti specifici requisiti di onorabilità e l'ottenimento di apposite licenze (vedi oltre).

Modalità di svolgimento

L'attività può essere svolta in forma individuale o societaria (società di persone o di capitali).

Documentazione e adempimenti per iniziare

Per avviare l'attività occorre, in particolare

  • apertura della partita IVA con codice attività 47.77.00 (Codice ATECO): modello AA9/12 per l'impresa individuale, modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • iscrizione alla Camera di Commercio: modello I1 per l'impresa individuale, modello S5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • inquadramento previdenziale: iscrizione INPS gestione commercianti e iscrizione INAIL per la copertura assicurativa di collaboratori familiari e soci partecipanti.

La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.

Licenze e iscrizione al registro

L'esercizio dell'attività richiede inoltre

  • la presentazione della SCIA al Comune competente, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività;
  • la licenza del Questore per il commercio di oggetti preziosi usati (art. 127 T.U.L.P.S.), rilasciata previa verifica dei requisiti di onorabilità dell'amministratore e del personale;
  • l'iscrizione al Registro degli operatori Compro oro tenuto dall'OAM (Organismo Agenti e Mediatori), ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 92/2017, con l'apertura di un conto corrente dedicato alle transazioni.

Obblighi antiriciclaggio

L'attività è soggetta alla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007). In particolare l'operatore deve:

  • identificare e verificare l'identità del cliente prima di ogni operazione, mediante un documento valido;
  • effettuare con mezzi tracciabili (non in contanti) le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro, soglia specifica del settore;
  • predisporre, per ogni operazione, una scheda numerata con i dati del cliente, la descrizione e la valutazione dell'oggetto, le fotografie, data, importo e mezzo di pagamento, e la destinazione del bene;
  • consegnare al cliente una ricevuta riepilogativa e conservare la documentazione per dieci anni;
  • segnalare le operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).

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