Indice della guida
Descrizione
L'attività di compro oro è esercitata dai soggetti — anche diversi dagli operatori professionali in oro di cui alla legge 17/01/2000, n. 7 — che svolgono un'attività commerciale di compravendita o permuta di oggetti preziosi usati, in via esclusiva o secondaria. La disciplina specifica del settore è dettata dal D.Lgs. 25/05/2017, n. 92.
Requisiti professionali
Per la vendita al dettaglio non è previsto un requisito professionale. Per l'esercizio dell'attività sono però richiesti specifici requisiti di onorabilità e l'ottenimento di apposite licenze (vedi oltre).
Modalità di svolgimento
L'attività può essere svolta in forma individuale o societaria (società di persone o di capitali).
Documentazione e adempimenti per iniziare
Per avviare l'attività occorre, in particolare
- apertura della partita IVA con codice attività 47.77.00 (Codice ATECO): modello AA9/12 per l'impresa individuale, modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- iscrizione alla Camera di Commercio: modello I1 per l'impresa individuale, modello S5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- inquadramento previdenziale: iscrizione INPS gestione commercianti e iscrizione INAIL per la copertura assicurativa di collaboratori familiari e soci partecipanti.
La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.
Licenze e iscrizione al registro
L'esercizio dell'attività richiede inoltre
- la presentazione della SCIA al Comune competente, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività;
- la licenza del Questore per il commercio di oggetti preziosi usati (art. 127 T.U.L.P.S.), rilasciata previa verifica dei requisiti di onorabilità dell'amministratore e del personale;
- l'iscrizione al Registro degli operatori Compro oro tenuto dall'OAM (Organismo Agenti e Mediatori), ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 92/2017, con l'apertura di un conto corrente dedicato alle transazioni.
Obblighi antiriciclaggio
L'attività è soggetta alla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007). In particolare l'operatore deve:
- identificare e verificare l'identità del cliente prima di ogni operazione, mediante un documento valido;
- effettuare con mezzi tracciabili (non in contanti) le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro, soglia specifica del settore;
- predisporre, per ogni operazione, una scheda numerata con i dati del cliente, la descrizione e la valutazione dell'oggetto, le fotografie, data, importo e mezzo di pagamento, e la destinazione del bene;
- consegnare al cliente una ricevuta riepilogativa e conservare la documentazione per dieci anni;
- segnalare le operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).