Iniziare un'Attività

Distributore carburanti

Indice della guida

Norme di riferimento

La vendita al dettaglio di carburanti è disciplinata dal combinato disposto del D.Lgs. 114/1998 e del D.Lgs. 32/1998.

Requisiti professionali

Per il commercio al dettaglio di carburanti non è previsto alcun requisito professionale.

Modalità di svolgimento

L'attività può essere svolta in forma individuale o societaria (società di persone o di capitali).

Documentazione e adempimenti per iniziare

Per avviare l'attività occorre, in particolare

  • apertura della partita IVA con codice attività 47.30.00 (Codice ATECO): modello AA9/12 per l'impresa individuale, modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • iscrizione alla Camera di Commercio: modello I1 per l'impresa individuale, modello S5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • inquadramento previdenziale: iscrizione INPS gestione commercianti e iscrizione INAIL per la copertura assicurativa di collaboratori familiari e soci partecipanti.

La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

L'installazione e l'esercizio dell'impianto richiedono, in particolare:

  • la domanda di autorizzazione all'Ufficio Commercio del Comune competente, con l'apposita modulistica regionale, unitamente alla richiesta dei titoli edilizi e alla relativa documentazione tecnica;
  • la domanda di autorizzazione agli accessi all'ente proprietario della strada;
  • il collaudo dei nuovi impianti (e di quelli ristrutturati) da parte dell'apposita commissione nominata dal Comune; in attesa del collaudo può essere autorizzato l'esercizio provvisorio. L'impianto deve essere attivato, a pena di revoca, entro dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
  • la licenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il deposito di oli minerali.

Liberalizzazioni e attività accessorie

Con il D.L. n. 1/2012 i gestori titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono rifornirsi liberamente da qualsiasi produttore o rivenditore, nel rispetto della normativa nazionale ed europea. Negli impianti di distribuzione carburanti è inoltre sempre consentito l'esercizio di attività accessorie, tra cui:

  • la somministrazione di alimenti e bevande;
  • la vendita non esclusiva di quotidiani e periodici, senza limiti di superficie, e la rivendita di tabacchi negli impianti con superficie minima di 1.500 mq;
  • la vendita di ogni altro bene o servizio, nel rispetto della relativa normativa.

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).

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