Iniziare un'Attività

Vendita di sigarette elettroniche

Indice della guida

Descrizione

L'attività consiste nella vendita al dettaglio e/o all'ingrosso di sigarette elettroniche e dei relativi liquidi e accessori. È disciplinata dal D.Lgs. n. 114/1998 e dal D.Lgs. n. 188/2014 (attuazione della direttiva sui prodotti del tabacco).

Requisiti professionali

Per il commercio al dettaglio di sigarette elettroniche non è previsto un requisito professionale specifico; il titolare deve possedere i requisiti morali previsti per il commercio (art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010). Per il commercio all'ingrosso è richiesto il possesso dei requisiti morali.

Modalità di svolgimento

L'attività può essere svolta in forma individuale o societaria (società di persone o di capitali).

Documentazione e adempimenti per iniziare

Per avviare l'attività occorre, in particolare

  • apertura della partita IVA con il codice attività corrispondente al canale di vendita (ad esempio 47.78.99 per il dettaglio - Codice ATECO): modello AA9/12 per l'impresa individuale, modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • iscrizione alla Camera di Commercio: modello I1 per l'impresa individuale, modello S5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • inquadramento previdenziale: iscrizione INPS gestione commercianti e iscrizione INAIL per la copertura assicurativa di collaboratori familiari e soci partecipanti.

La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

Sono inoltre necessari

  • la presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente;
  • per la vendita dei liquidi da inalazione contenenti o meno nicotina, l'autorizzazione e l'iscrizione nell'apposito registro tenuto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con i relativi adempimenti in materia di imposta di consumo.

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).

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