Iniziare un'Attività

Vendita di mobili usati ed antiquariato

Indice della guida

Descrizione

L'attività consiste nella vendita di mobili usati e di oggetti di antiquariato. Sono ricomprese anche le attività di antiquario, rigattiere e robivecchi. È disciplinata dal D.Lgs. n. 114/1998 e dagli artt. 126 e 128 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931).

Requisiti professionali

Per l'esercizio dell'attività non è previsto un requisito professionale specifico; il titolare deve possedere i requisiti morali previsti per il commercio (art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010).

Modalità di svolgimento

L'attività può essere svolta in forma individuale o societaria (società di persone o di capitali).

Documentazione e adempimenti per iniziare

Per avviare l'attività occorre, in particolare

  • apertura della partita IVA con codice attività 47.79.20 (Codice ATECO): modello AA9/12 per l'impresa individuale, modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • iscrizione alla Camera di Commercio: modello I1 per l'impresa individuale, modello S5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • inquadramento previdenziale: iscrizione INPS gestione commercianti e iscrizione INAIL per la copertura assicurativa di collaboratori familiari e soci partecipanti.

La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

Sono inoltre necessari

  • la presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente;
  • la dichiarazione preventiva all'Autorità di Pubblica Sicurezza dell'intenzione di esercitare il commercio di cose antiche o usate (art. 126 del R.D. n. 773/1931);
  • la tenuta del registro delle operazioni, con l'indicazione dei dati delle parti, della descrizione della merce e del prezzo, vidimato dall'autorità competente (per gli oggetti preziosi la vidimazione è di competenza della Questura).

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).

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