Iniziare un'Attività

Promotore finanziario (consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)

Indice della guida

Descrizione

La figura del promotore finanziario è oggi denominata consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Si tratta di una persona fisica che, in rappresentanza di un intermediario abilitato (banca, SIM o SGR), svolge nei confronti dei risparmiatori l'attività di promozione e collocamento di strumenti finanziari e servizi d'investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'intermediario. L'attività è svolta nell'interesse di un solo soggetto (mandato monomandatario). Nella scheda sono ricomprese anche le attività di agente e intermediario finanziario.

Norme di riferimento

L'attività è disciplinata dal Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58/1998) e dalla relativa regolamentazione di settore. L'Albo unico dei consulenti finanziari è tenuto dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF), sotto la vigilanza della Consob.

Requisiti professionali

Per l'esercizio dell'attività è necessario il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (o titolo estero equipollente) e il superamento della prova valutativa indetta dall'OCF, salvo i casi di esonero previsti dalla normativa. L'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari, sezione dei consulenti abilitati all'offerta fuori sede, costituisce requisito indispensabile per l'esercizio. La normativa prevede inoltre specifiche cause di incompatibilità (ad esempio con le funzioni di controllo interno o di revisione presso il soggetto abilitato).

Modalità di svolgimento

L'attività può essere svolta esclusivamente in forma individuale, in qualità di persona fisica.

Documentazione e adempimenti per iniziare

Per avviare l'attività occorre, in particolare

  • apertura della partita IVA con codice attività 66.19.21 (consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) o 66.19.22 (agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari) (Codice ATECO), con modello AA9/12;
  • iscrizione alla Camera di Commercio (modello I1);
  • inquadramento previdenziale: iscrizione INPS gestione commercianti e iscrizione alla Fondazione ENASARCO, con versamento dei contributi previdenziali a carico del preponente e del consulente nelle misure stabilite annualmente;
  • iscrizione INAIL per la copertura assicurativa di eventuali collaboratori.

La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

Altri adempimenti

Sono inoltre necessari

  • l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari tenuto dall'OCF, con il versamento dei contributi di vigilanza dovuti;
  • la presentazione della SCIA al Comune competente, ove prevista in ragione della concreta attività esercitata.

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).

Vuoi approfondire il tuo caso?

I nostri professionisti sono a disposizione per una valutazione personalizzata.