Indice della guida
Descrizione
Il procacciatore d'affari svolge un'attività atipica, priva di una normativa specifica e in parte simile a quella dell'agente di commercio, ma caratterizzata dall'occasionalità e dall'assenza di un incarico stabile: promuove la conclusione di contratti per conto di un'impresa senza vincolo di subordinazione né obbligo di stabilità del rapporto. Sono ricomprese anche le attività di intermediazione (agenzia d'affari), inclusa quella nel settore dei trasporti senza utilizzo di mezzi propri.
Requisiti professionali
Per l'esercizio dell'attività non è previsto alcun requisito professionale. Si segnala che, qualora l'attività promozionale sia svolta in modo stabile e continuativo per conto di un preponente, essa si configura come agenzia di commercio, con i relativi obblighi (iscrizione al Registro delle Imprese nell'apposita sezione ed Enasarco).
Modalità di svolgimento
L'attività può essere svolta in forma individuale o societaria (società di persone o di capitali).
Documentazione e adempimenti per iniziare
Per avviare l'attività occorre, in particolare
- apertura della partita IVA con il codice attività corrispondente al settore di intermediazione (gruppo 46.1 - Codice ATECO): modello AA9/12 per l'impresa individuale, modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- iscrizione alla Camera di Commercio: modello I1 per l'impresa individuale, modello S5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- inquadramento previdenziale: iscrizione INPS gestione commercianti e iscrizione INAIL per la copertura assicurativa di collaboratori familiari e soci partecipanti.
La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.
Altri adempimenti
È richiesta la presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente, ove prevista in ragione della concreta attività esercitata.
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).