Iniziare un'Attività

Parafarmacia

Indice della guida

Descrizione

La parafarmacia esercita la vendita al dettaglio di prodotti parafarmaceutici e di farmaci da banco e di automedicazione (SOP e OTC), per i quali non è prevista la prescrizione medica. L'attività è disciplinata dall'art. 5 del D.L. n. 223/2006, dall'art. 32 del D.L. n. 201/2011 e dal D.Lgs. n. 114/1998.

Requisiti professionali

Per la vendita dei farmaci senza obbligo di prescrizione è necessaria la presenza, all'interno dell'esercizio, di almeno un farmacista abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo Ordine (art. 5, comma 2, del D.L. n. 223/2006). Per la vendita di prodotti considerati alimentari occorre inoltre il possesso dei requisiti morali e professionali previsti per il commercio del settore alimentare.

Modalità di svolgimento

L'attività può essere svolta in forma individuale o societaria (società di persone o di capitali).

Documentazione e adempimenti per iniziare

Per avviare l'attività occorre, in particolare

  • apertura della partita IVA con codice attività 47.73.20 (Codice ATECO): modello AA9/12 per l'impresa individuale, modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • iscrizione alla Camera di Commercio: modello I1 per l'impresa individuale, modello S5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • inquadramento previdenziale: iscrizione INPS gestione commercianti e iscrizione INAIL per la copertura assicurativa di collaboratori familiari e soci partecipanti.

La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

Sono inoltre necessari

  • la presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente;
  • la comunicazione di avvio dell'attività al Ministero della Salute, all'AIFA, all'Ordine professionale e alla Regione, con indicazione dei dati dell'esercizio e dei farmacisti che vi operano.

La vendita dei medicinali deve avvenire in un apposito reparto delimitato rispetto al resto dell'area commerciale, con la presenza e l'assistenza di un farmacista (art. 32 del D.L. n. 201/2011).

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).

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