Indice della guida
Norme di riferimento
La vendita al dettaglio di quotidiani e periodici è disciplinata dal combinato disposto del D.Lgs. 114/1998 e del D.Lgs. 170/2001. I punti di vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita, non superiore al 30%, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali. La scheda comprende anche l'attività di chiosco.
Requisiti professionali
Per il commercio al dettaglio di quotidiani e periodici non è previsto alcun requisito professionale.
Modalità di svolgimento
L'attività può essere svolta in forma individuale o societaria (società di persone o di capitali).
Documentazione e adempimenti per iniziare
Per avviare l'attività occorre, in particolare
- apertura della partita IVA con codice attività 47.62.10 (Codice ATECO): modello AA9/12 per l'impresa individuale, modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- iscrizione alla Camera di Commercio: modello I1 per l'impresa individuale, modello S5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- inquadramento previdenziale: iscrizione INPS gestione commercianti e iscrizione INAIL per la copertura assicurativa di collaboratori familiari e soci partecipanti.
La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.
Altri adempimenti
È richiesta la presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente, che verifica i requisiti di accesso, la destinazione d'uso e la disponibilità del locale.
Liberalizzazioni
Con il D.L. n. 1/2012 gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari da parte di editori e distributori e vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la normativa vigente; possono inoltre praticare sconti sulla merce e compensare il valore del materiale reso in conto vendita con le successive anticipazioni al distributore.
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).