Indice della guida
Descrizione
Sono rimesse pubbliche di veicoli i locali in cui vengono presi in custodia temporanea, dietro compenso, autoveicoli (autovetture, autocaravan, autobus, autocarri), motocicli, biciclette e rimorchi (ad esempio roulotte). Non sono considerati rimesse pubbliche i posteggi a cielo aperto, anche se recintati.
Norme di riferimento
L'attività di autorimessa è disciplinata dal D.P.R. 481/2001.
Requisiti professionali
Per l'esercizio dell'attività non è previsto alcun requisito professionale.
Modalità di svolgimento
L'attività può essere svolta in forma individuale o societaria (società di persone o di capitali).
Documentazione e adempimenti per iniziare
Per avviare l'attività occorre, in particolare
- apertura della partita IVA con codice attività 52.21.50 (Codice ATECO): modello AA9/12 per l'impresa individuale, modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- iscrizione alla Camera di Commercio: modello I1 per l'impresa individuale, modello S5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- inquadramento previdenziale: iscrizione INPS gestione commercianti e iscrizione INAIL per la copertura assicurativa di collaboratori familiari e soci partecipanti.
La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.
Altri adempimenti
È richiesta la presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente, che verifica i requisiti di accesso, la destinazione d'uso e la disponibilità del locale.
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).