Indice della guida
Descrizione
L'attività di agenzia di viaggi è caratterizzata dall'organizzazione di viaggi e soggiorni, dall'intermediazione nella loro pianificazione e dall'assistenza e accoglienza dei turisti.
Norme di riferimento
L'attività è disciplinata dalla Legge 17 maggio 1983, n. 217 e dal D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo), che fissa definizioni e principi generali rinviando alle normative regionali per gli adempimenti specifici necessari al rilascio dell'autorizzazione.
Requisiti professionali
Per l'esercizio dell'attività non è previsto un requisito professionale per il titolare. Tuttavia, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 79/2011, ogni agenzia di viaggi o tour operator deve individuare un direttore tecnico responsabile della gestione tecnica, in possesso di specifici requisiti:
- conoscenza dell'amministrazione e dell'organizzazione delle agenzie di viaggio;
- conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- conoscenza di almeno due lingue straniere.
In caso di apertura di filiali o succursali di agenzie già autorizzate non è richiesta la nomina di un nuovo direttore tecnico per il singolo punto vendita.
Modalità di svolgimento
L'attività può essere svolta in forma individuale o societaria (società di persone o di capitali).
Documentazione e adempimenti per iniziare
Per avviare l'attività occorre, in particolare
- apertura della partita IVA con codice attività 79.11.00 (Codice ATECO): modello AA9/12 per l'impresa individuale, modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- iscrizione alla Camera di Commercio: modello I1 per l'impresa individuale, modello S5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- inquadramento previdenziale: iscrizione INPS gestione commercianti e iscrizione INAIL per la copertura assicurativa di collaboratori familiari e soci partecipanti.
La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.
Altri adempimenti
Sono inoltre necessari
- la presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente, che verifica i requisiti di accesso, la destinazione d'uso e la disponibilità dei locali;
- la stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile obbligatoria, a garanzia degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio.
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).