Indice della guida
Descrizione
L'attività di agenzia pubblicitaria consiste nella consulenza, nella progettazione e nella realizzazione di campagne pubblicitarie per la promozione dell'immagine del cliente e dei suoi prodotti e servizi. Comprende anche l'acquisto di spazi pubblicitari e si realizza attraverso i mezzi di comunicazione tradizionali (radio, TV, cartellonistica, materiale stampato) e i canali online (siti web e social network).
Requisiti professionali
Non è previsto alcun requisito professionale; sono tuttavia richieste competenze in materia di marketing e comunicazione e abilità in ambito grafico.
Modalità di svolgimento
L'attività può essere svolta in forma individuale o societaria (società di persone o di capitali).
Documentazione e adempimenti per iniziare
Per avviare l'attività occorre, in particolare
- apertura della partita IVA con codice attività 73.11.01 o 73.11.02 (Codice ATECO): modello AA9/12 per l'impresa individuale, modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- iscrizione alla Camera di Commercio: modello I1 per l'impresa individuale, modello S5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- inquadramento previdenziale: iscrizione INPS gestione commercianti e iscrizione INAIL per la copertura assicurativa di collaboratori familiari e soci partecipanti.
La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.
Altri adempimenti
Sono inoltre necessari
- la presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente, che verifica i requisiti di accesso, la destinazione d'uso e la disponibilità del locale; al momento della presentazione l'ente rilascia una ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione e indica i termini del procedimento (D.Lgs. 126/2016);
- l'attestazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali, ove richiesta.
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).