Indice della guida
Descrizione
L'attività di piccola pesca comprende la pesca marittima costiera e la pesca nelle acque interne. È esercitata in forma artigiana (legge n. 443/1985) ed è disciplinata anche dalla normativa specifica di settore (legge n. 250/1958).
Requisiti professionali
Per l'esercizio dell'attività non è previsto alcun requisito professionale specifico.
Modalità di svolgimento
L'attività può essere svolta in forma di
- impresa individuale: il titolare deve possedere i requisiti richiesti;
- impresa familiare: la partecipazione complessiva agli utili dei familiari non può eccedere il 49% e almeno un componente deve possedere i requisiti;
- società di persone (S.a.s. e S.n.c.): la maggioranza dei soci (o degli accomandatari nelle S.a.s.) deve prestare la propria opera in via prevalente e almeno un socio deve possedere i requisiti;
- società di capitali (S.r.l.): la maggioranza dei soci deve svolgere prevalentemente lavoro personale e detenere la maggioranza del capitale e negli organi deliberanti; almeno un socio deve possedere i requisiti.
Documentazione e adempimenti per iniziare
Per avviare l'attività occorre, in particolare
- apertura della partita IVA con codice attività 03.11.00 (pesca in acque marine e lagunari) o 03.12.00 (pesca in acque dolci) (Codice ATECO): modello AA9/12 per l'impresa individuale, modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- iscrizione alla Camera di Commercio: modello I1 per l'impresa individuale, modello S5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, effettuabile tramite la Comunicazione Unica;
- inquadramento previdenziale: iscrizione INPS e INAIL secondo le regole previste per il settore della pesca.
La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.
Altri adempimenti
Sono inoltre necessari
- la presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente;
- l'attestazione di idoneità igienico-sanitaria degli ambienti di lavoro e delle attrezzature;
- per i pescatori addetti alla pesca marittima costiera, l'iscrizione nelle matricole della Gente di Mare di 3ª categoria tenute dall'Autorità Marittima competente (Capitaneria di Porto);
- per i pescatori delle acque interne, l'iscrizione nei Registri dei Pescatori di Mestiere tenuti dall'Amministrazione competente.
La vendita diretta dei prodotti in forma itinerante è soggetta a comunicazione al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata dalla data di invio della comunicazione.
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).