Indice della guida
Norme di riferimento
L'attività agricola è disciplinata dall'articolo 2135 del Codice Civile e dal D.Lgs. 228/2001. È imprenditore agricolo chi esercita la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall'azienda, nonché agriturismo e attività di valorizzazione del territorio rurale).
Il D.Lgs. 99/2004 definisce inoltre l'imprenditore agricolo professionale (IAP) come colui che dedica all'attività agricola almeno il 50% del proprio lavoro, ne ricava almeno il 50% del proprio reddito e possiede la necessaria capacità professionale.
Requisiti professionali
Per l'attività agricola non sono richiesti requisiti professionali specifici. La qualifica di IAP richiede invece un'esperienza triennale come coadiuvante o lavoratore agricolo, oppure un titolo di studio attinente al settore agrario.
Modalità di svolgimento
L'attività può essere svolta in forma
- individuale;
- società di persone: almeno un socio (o un accomandatario nelle S.a.s.) deve avere la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;
- società di capitali: almeno un amministratore deve avere la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.
Documentazione e adempimenti per iniziare
Per avviare l'attività occorre, in particolare
- apertura della partita IVA con il codice ATECO corrispondente alla specifica coltivazione o al tipo di allevamento esercitato (gruppo 01): modello AA9/12 per l'impresa individuale, modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- iscrizione alla Camera di Commercio (in previsione di un volume d'affari superiore a 7.000 euro): modello I1 per l'impresa individuale, modello S5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- inquadramento previdenziale agricolo: i contributi sono calcolati in base al reddito agrario dei terreni dichiarati, con aliquote ridotte per i giovani sotto i 21 anni e per le aziende in zone montane o svantaggiate; in agricoltura la contribuzione INPS e INAIL è unificata e versata in unica soluzione all'INPS.
La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.
Altri adempimenti
È richiesta la presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata dalla data di invio della comunicazione.
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).