Indice della guida
Descrizione
L'attività di restauro consiste nell'analisi dello stato di conservazione e delle condizioni materiali e tecniche di un manufatto, nella determinazione della sua collocazione storica e delle cause del degrado, e nella progettazione ed esecuzione degli interventi atti a eliminare o arrestare il danno rilevato e a conservare il bene.
Norme di riferimento
L'attività è esercitata in forma artigiana (legge n. 443/1985). Per gli interventi su beni culturali si applica il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche), che riserva il restauro dei beni culturali ai restauratori di beni culturali in possesso della qualifica abilitante.
Requisiti professionali
Il restauro di beni non qualificati come beni culturali è un'attività libera che non richiede particolari requisiti professionali, fondandosi sulle competenze sviluppate dall'imprenditore (è comunque opportuno il possesso di un titolo di studio in discipline artistiche e di una formazione specifica). Il restauro dei beni culturali è invece riservato ai soggetti in possesso della qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.
Modalità di svolgimento
L'attività può essere svolta in forma di
- impresa individuale: il titolare deve possedere i requisiti richiesti;
- impresa familiare: la partecipazione complessiva agli utili dei familiari non può eccedere il 49% e almeno un componente deve possedere i requisiti;
- società di persone (S.a.s. e S.n.c.): la maggioranza dei soci (o degli accomandatari nelle S.a.s.) deve prestare la propria opera in via prevalente e almeno un socio deve possedere i requisiti;
- società di capitali (S.r.l.): la maggioranza dei soci deve svolgere prevalentemente lavoro personale e detenere la maggioranza del capitale e negli organi deliberanti; almeno un socio deve possedere i requisiti.
Documentazione e adempimenti per iniziare
Per avviare l'attività occorre, in particolare
- apertura della partita IVA con codice attività 90.03.02 o 95.24.01 in base alla natura del bene (Codice ATECO): modello AA9/12 per l'impresa individuale, modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- iscrizione alla Camera di Commercio: modello I1 per l'impresa individuale, modello S5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, effettuabile tramite la Comunicazione Unica;
- inquadramento previdenziale: iscrizione INPS alla gestione speciale artigiani e iscrizione INAIL per la copertura assicurativa di collaboratori familiari e soci partecipanti.
La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.
Altri adempimenti
È richiesta la presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente. Per gli interventi su beni culturali è inoltre necessaria l'autorizzazione della competente Soprintendenza.
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).