Iniziare un'Attività

Acconciatore

Indice della guida

Norme di riferimento

L'attività di acconciatore è disciplinata dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174. Per acconciatore si intende chi esercita, in forma di impresa, i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli — compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico o sanitario — nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.

La scheda comprende anche i requisiti per l'attività di parrucchiere e di barbiere.

Requisiti professionali

La qualifica professionale di acconciatore si consegue, di norma, dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto da un apposito corso regionale o da un periodo di attività lavorativa qualificata.

Modalità di svolgimento

L'attività può essere svolta in forma di

  • impresa individuale: il titolare deve possedere i requisiti professionali richiesti;
  • impresa familiare: la partecipazione complessiva agli utili dei familiari non può eccedere il 49% e almeno un componente deve possedere i requisiti professionali;
  • società di persone (S.a.s. e S.n.c.): la maggioranza dei soci (o degli accomandatari nelle S.a.s.) deve prestare la propria opera lavorativa in via prevalente e almeno un socio deve possedere i requisiti professionali;
  • società di capitali (S.r.l.): la maggioranza dei soci deve svolgere prevalentemente lavoro personale e detenere la maggioranza del capitale e negli organi deliberanti; almeno un socio deve possedere i requisiti professionali.

Documentazione e adempimenti per iniziare

Per avviare l'attività occorre, in particolare

  • apertura della partita IVA con codice attività 96.02.01 o 96.02.02 (Codice ATECO): modello AA9/12 per l'impresa individuale, modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • iscrizione alla Camera di Commercio: modello I1 per l'impresa individuale, modello S5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e al REA, effettuabile tramite la Comunicazione Unica;
  • inquadramento previdenziale: iscrizione INPS alla gestione speciale artigiani e iscrizione INAIL per la copertura assicurativa di collaboratori familiari e soci partecipanti.

La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

Sono inoltre necessari

  • la presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente, che verifica i requisiti di accesso, la destinazione d'uso e la disponibilità del locale; al momento della presentazione l'ente rilascia una ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione e indica i termini del procedimento (D.Lgs. 126/2016);
  • la richiesta all'Azienda Sanitaria della certificazione di idoneità igienico-sanitaria degli ambienti di lavoro e delle attrezzature.

Con il D.L. n. 1/2012 sono stati eliminati i limiti numerici e gli atti di assenso non giustificati da un interesse generale, nel rispetto del principio di proporzionalità e a tutela della libera concorrenza.

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).

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