Indice della guida
Descrizione
L'attività di pompe funebri comprende il disbrigo delle pratiche amministrative, la preparazione e la predisposizione del cofano funebre, la sistemazione della salma, il trasporto e la fornitura del servizio occorrente per la sepoltura. È ricompresa anche la gestione di case funerarie o sale del commiato. Si tratta di attività esercitata in forma artigiana (legge n. 443/1985); la disciplina di dettaglio è in parte demandata alla normativa regionale.
Requisiti professionali
Per l'esercizio dell'attività non è previsto un requisito professionale specifico per il titolare; la normativa regionale può richiedere la presenza di figure professionali specifiche (ad esempio il responsabile dell'attività e gli operatori funebri).
Modalità di svolgimento
L'attività può essere svolta in forma di
- impresa individuale: il titolare deve possedere i requisiti richiesti;
- impresa familiare: la partecipazione complessiva agli utili dei familiari non può eccedere il 49% e almeno un componente deve possedere i requisiti;
- società di persone (S.a.s. e S.n.c.): la maggioranza dei soci (o degli accomandatari nelle S.a.s.) deve prestare la propria opera in via prevalente e almeno un socio deve possedere i requisiti;
- società di capitali (S.r.l.): la maggioranza dei soci deve svolgere prevalentemente lavoro personale e detenere la maggioranza del capitale e negli organi deliberanti; almeno un socio deve possedere i requisiti.
Documentazione e adempimenti per iniziare
Per avviare l'attività occorre, in particolare
- apertura della partita IVA con codice attività 96.03.00 (Codice ATECO): modello AA9/12 per l'impresa individuale, modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- iscrizione alla Camera di Commercio: modello I1 per l'impresa individuale, modello S5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, effettuabile tramite la Comunicazione Unica;
- inquadramento previdenziale: iscrizione INPS alla gestione speciale artigiani e iscrizione INAIL per la copertura assicurativa di collaboratori familiari e soci partecipanti.
La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.
Altri adempimenti
Sono inoltre necessari
- la presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente;
- per il trasporto delle salme, l'autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente del Comune e l'idoneità dei mezzi.
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).