Indice della guida
Descrizione
L'attività di ottico consiste nella costruzione e nella vendita di occhiali e ausili ottici sulla base delle prescrizioni dei medici oculisti. È un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, regolata dal R.D. n. 1265/1934 e dalla legge n. 42/1999. Nella scheda è ricompresa anche l'attività di optometrista.
Requisiti professionali
Per esercitare l'attività occorre il possesso del titolo abilitante di ottico, conseguito presso le scuole appositamente istituite ovvero presso un Istituto Professionale a indirizzo ottico, con superamento dell'Esame di Stato.
Modalità di svolgimento
L'attività può essere svolta in forma di
- impresa individuale: il titolare deve possedere i requisiti richiesti;
- impresa familiare: la partecipazione complessiva agli utili dei familiari non può eccedere il 49% e almeno un componente deve possedere i requisiti;
- società di persone (S.a.s. e S.n.c.): la maggioranza dei soci (o degli accomandatari nelle S.a.s.) deve prestare la propria opera in via prevalente e almeno un socio deve possedere i requisiti;
- società di capitali (S.r.l.): la maggioranza dei soci deve svolgere prevalentemente lavoro personale e detenere la maggioranza del capitale e negli organi deliberanti; almeno un socio deve possedere i requisiti.
Documentazione e adempimenti per iniziare
Per avviare l'attività occorre, in particolare
- apertura della partita IVA con codice attività 32.50.40 (Codice ATECO): modello AA9/12 per l'impresa individuale, modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- iscrizione alla Camera di Commercio: modello I1 per l'impresa individuale, modello S5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, effettuabile tramite la Comunicazione Unica;
- inquadramento previdenziale: iscrizione INPS alla gestione speciale artigiani e iscrizione INAIL per la copertura assicurativa di collaboratori familiari e soci partecipanti.
La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.
Altri adempimenti
Sono inoltre necessari
- la presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente;
- l'attestazione di idoneità igienico-sanitaria degli ambienti di lavoro e delle attrezzature.
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).