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Noleggio con conducente

Indice della guida

Descrizione

L'attività di noleggio con conducente può riguardare il noleggio di autobus con conducente (legge quadro n. 218/2003) oppure il noleggio con conducente (NCC) effettuato con autovettura, disciplinato dalla legge n. 21/1992 sugli autoservizi pubblici non di linea.

Noleggio di autobus con conducente

Il servizio è effettuato da un'impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da committenti o offerti a gruppi precostituiti, con preventiva definizione di periodo, durata e corrispettivo. Gli autobus (autoveicoli con più di nove posti compreso il conducente) devono essere nella disponibilità dell'impresa; i conducenti devono possedere la qualifica e la carta di qualificazione di conducente (CQC).

Per l'esercizio occorre presentare la SCIA al SUAP (art. 5 della legge n. 218/2003) e possedere i requisiti morali e antimafia, il requisito di idoneità finanziaria (disponibilità di risorse non inferiori a 9.000 euro per il primo veicolo e 5.000 euro per ciascun veicolo ulteriore, ai sensi del Regolamento CE n. 1071/2009) e il requisito di stabilimento (sede effettiva e stabile nel territorio dello Stato e disponibilità di almeno un autoveicolo). La direzione dell'attività deve essere affidata a un gestore dei trasporti in possesso dei requisiti di onorabilità e idoneità professionale.

Noleggio con conducente (autovettura)

L'NCC con autovettura è un servizio pubblico non di linea per il trasporto individuale o collettivo di persone, con veicoli aventi al massimo nove posti compreso il conducente. Regioni e Comuni adottano i regolamenti attuativi della legge n. 21/1992. Per esercitare occorre l'iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio (previo esame), il possesso della patente adeguata, della carta di qualificazione del conducente e dell'abilitazione professionale, nonché la disponibilità del veicolo. I veicoli NCC non possono stazionare su suolo pubblico ma in apposite rimesse e recano i contrassegni previsti dalla normativa.

Modalità di svolgimento

L'attività può essere svolta in forma di

  • impresa individuale;
  • impresa familiare: la partecipazione complessiva agli utili dei familiari non può eccedere il 49% e almeno un componente deve possedere i requisiti;
  • società di persone (S.a.s. e S.n.c.);
  • società di capitali (S.r.l.).

Documentazione e adempimenti per iniziare

Per avviare l'attività occorre, in particolare

  • apertura della partita IVA con codice attività 49.32.20 (trasporto con autovetture da rimessa con conducente) o 49.39.01 per gli autobus (Codice ATECO): modello AA9/12 per l'impresa individuale, modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • iscrizione alla Camera di Commercio: modello I1 per l'impresa individuale, modello S5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, ove l'attività sia esercitata in forma artigiana, effettuabile tramite la Comunicazione Unica;
  • inquadramento previdenziale: iscrizione INPS alla gestione speciale artigiani e iscrizione INAIL per la copertura assicurativa di collaboratori familiari e soci partecipanti.

La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

È richiesta la presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente, che riconosce i requisiti per l'accesso all'attività, oltre al rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio.

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).

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