Indice della guida
Norme di riferimento
L'attività di estetista è disciplinata dalla legge n. 1 del 4 gennaio 1990. Comprende le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano allo scopo di mantenerlo in buone condizioni, migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, attenuando o eliminando gli inestetismi. Sono escluse le prestazioni dirette a finalità di carattere terapeutico. La scheda comprende anche le attività di visagista e di massaggiatore olistico.
Requisiti professionali
La qualifica professionale di estetista si consegue, di norma, dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico, con il superamento di un esame teorico-pratico preceduto da un apposito corso regionale o da un periodo di attività lavorativa qualificata.
L'attività di massaggio di tipo rilassante, rivolto al benessere della persona, non è subordinata al possesso della qualifica di estetista (Risoluzione MISE n. 85939/2015): per il massaggiatore olistico è sufficiente la frequenza di specifici corsi di formazione in tecniche di massaggio, con rilascio del relativo attestato.
Modalità di svolgimento
L'attività può essere svolta in forma di
- impresa individuale: il titolare deve possedere i requisiti richiesti;
- impresa familiare: la partecipazione complessiva agli utili dei familiari non può eccedere il 49% e almeno un componente deve possedere i requisiti;
- società di persone (S.a.s. e S.n.c.): la maggioranza dei soci (o degli accomandatari nelle S.a.s.) deve prestare la propria opera in via prevalente e almeno un socio deve possedere i requisiti;
- società di capitali (S.r.l.): la maggioranza dei soci deve svolgere prevalentemente lavoro personale e detenere la maggioranza del capitale e negli organi deliberanti; almeno un socio deve possedere i requisiti.
Documentazione e adempimenti per iniziare
Per avviare l'attività occorre, in particolare
- apertura della partita IVA con codice attività 96.02.02 (Codice ATECO): modello AA9/12 per l'impresa individuale, modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- iscrizione alla Camera di Commercio: modello I1 per l'impresa individuale, modello S5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e al REA, effettuabile tramite la Comunicazione Unica;
- inquadramento previdenziale: iscrizione INPS alla gestione speciale artigiani e iscrizione INAIL per la copertura assicurativa di collaboratori familiari e soci partecipanti.
La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.
Altri adempimenti
Sono inoltre necessari
- la presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente, che verifica i requisiti di accesso, la destinazione d'uso e la disponibilità del locale;
- la certificazione di idoneità igienico-sanitaria degli ambienti di lavoro e delle attrezzature rilasciata dall'Azienda Sanitaria.
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).