Indice della guida
Norme di riferimento
Il commercio all'ingrosso è disciplinato dal D.Lgs. 114/1998. È commerciante all'ingrosso chi, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti (all'ingrosso o al dettaglio) o a utilizzatori professionali. La differenza con il commercio al dettaglio risiede quindi nella tipologia di clientela.
Requisiti professionali
Per il commercio all'ingrosso non alimentare è sufficiente il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/1998.
Per il commercio all'ingrosso alimentare occorre, oltre ai requisiti morali, anche uno dei seguenti requisiti professionali:
- aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio del settore alimentare riconosciuto dalla Regione;
- aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, la vendita al dettaglio di prodotti alimentari;
- aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese del settore alimentare come dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione (o come coadiutore familiare);
- essere stato iscritto, nell'ultimo quinquennio, al Registro degli Esercenti il Commercio (REC) per i gruppi merceologici del settore alimentare.
Modalità di svolgimento
L'attività può essere svolta in forma individuale o societaria (società di persone o di capitali).
Documentazione e adempimenti per iniziare
Per avviare l'attività occorre, in particolare
- apertura della partita IVA: modello AA9/12 per l'impresa individuale, modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- iscrizione alla Camera di Commercio: modello I1 per l'impresa individuale, modello S5 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- inquadramento previdenziale: iscrizione INPS gestione commercianti e iscrizione INAIL per la copertura assicurativa di collaboratori familiari e soci partecipanti.
La documentazione va presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.
Altri adempimenti
È richiesta la presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) alla Camera di Commercio competente, che verifica i requisiti per l'accesso all'attività.
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Le società di capitali, le società di persone e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale (D.L. n. 185/2008); l'obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali di nuova iscrizione al Registro delle Imprese (D.L. n. 179/2012).