Indice della guida
- Imposte sui redditi — Imprese
- Omaggi a clienti — beni non oggetto dell'attività
- Imposte sui redditi — Professionisti
- Contribuenti forfettari
- IRAP
- IVA
- Il trattamento IVA varia a seconda dei casi
- Il documento di trasporto
- Prospetto riepilogativo (omaggi ai clienti)
- In sintesi, nella cessione gratuita ai clienti
Per la corretta gestione fiscale degli omaggi occorre analizzare la disciplina sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini dell'IVA. Il trattamento varia in base al destinatario (cliente o dipendente), alla natura del bene (oggetto o meno dell'attività) e al suo valore.
Imposte sui redditi — Imprese
Spese di rappresentanza. Gli omaggi costituiscono, in linea generale, spese di rappresentanza (art. 108, comma 2, TUIR; D.M. 19 novembre 2008; circolare 34/E/2009). Il requisito essenziale è la gratuità per il destinatario, nel rispetto dei principi di inerenza e congruità.
Omaggi a clienti — beni non oggetto dell'attività
- sono interamente deducibili se il valore unitario non supera 50,00 euro ("piccoli omaggi"), considerando il costo complessivo di acquisto inclusa l'eventuale IVA indetraibile;
- se il valore unitario supera 50,00 euro (o si tratta di titoli rappresentativi di servizi, come ingressi a cinema, teatro o terme), i costi sono deducibili entro il plafond delle spese di rappresentanza, pari all'1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro, allo 0,6% per la parte tra 10 e 50 milioni e allo 0,4% per la parte eccedente i 50 milioni.
Omaggi a dipendenti. La cessione gratuita di beni non oggetto dell'attività ai dipendenti non è spesa di rappresentanza: il costo è comunque deducibile come spesa per prestazione di lavoro (art. 95 TUIR), avendo natura retributiva. In capo al dipendente, gli omaggi non concorrono al reddito se, insieme agli altri fringe benefit, non superano nel periodo d'imposta la soglia di esenzione prevista (in via ordinaria 258,23 euro); al superamento, concorre l'intero valore e non solo l'eccedenza.
Nota: la soglia ordinaria di 258,23 euro per i fringe benefit è stata innalzata in via temporanea dalle leggi di bilancio degli ultimi anni; è opportuno verificare l'importo vigente per il periodo d'imposta di riferimento.
Imposte sui redditi — Professionisti
Per i professionisti gli omaggi a clienti sono deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, a prescindere dal valore unitario del bene. Gli omaggi ai dipendenti, non rientrando tra le spese di rappresentanza, sono di norma deducibili per intero.
Contribuenti forfettari
Per i contribuenti in regime forfettario le spese per omaggi non assumono autonoma rilevanza: il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività ai ricavi o compensi, senza considerare i costi effettivi.
IRAP
Per i soggetti IRES (e per i soggetti IRPEF che ne adottano le regole) gli omaggi e le spese di rappresentanza, classificati nella voce B.14 del conto economico, sono integralmente deducibili ai fini IRAP, senza i limiti previsti ai fini IRES. Per gli altri soggetti IRPEF valgono invece le stesse limitazioni delle imposte dirette.
IVA
Il trattamento IVA varia a seconda dei casi
- non è mai detraibile l'IVA sugli omaggi destinati ai dipendenti;
- la cessione gratuita a clienti di beni non oggetto dell'attività (acquistati appositamente per essere regalati) non è considerata cessione di beni e non va fatturata; l'IVA sull'acquisto è detraibile se il costo unitario non supera 50,00 euro, mentre per importi superiori è indetraibile;
- la cessione gratuita a clienti di beni oggetto della propria attività è rilevante ai fini IVA e va fatturata: l'impresa può esercitare la rivalsa verso il cliente oppure emettere autofattura ("autofattura per omaggi").
L'autofattura per omaggi va emessa in formato elettronico e trasmessa al Sistema di Interscambio, con indicazione del valore normale dei beni, delle aliquote e delle relative imposte; segue la numerazione delle fatture di vendita ed è annotata nel registro delle fatture emesse.
Operazioni con l'estero. Gli omaggi a soggetti di altri Paesi UE seguono le regole degli omaggi nazionali. Quelli verso Paesi extra-UE sono fuori campo IVA se riferiti a beni non oggetto dell'attività, oppure cessioni non imponibili (art. 8 D.P.R. 633/1972) se riferiti a beni oggetto dell'attività, con espletamento della procedura doganale.
Il documento di trasporto
L'emissione di un documento di trasporto nominativo è utile per vincere la presunzione di cessione onerosa (art. 53 D.P.R. 633/1972) e per dimostrare il reale destinatario dell'omaggio, e quindi il corretto trattamento fiscale del costo.
Prospetto riepilogativo (omaggi ai clienti)
In sintesi, nella cessione gratuita ai clienti
- beni rientranti nell'oggetto dell'attività: IVA detraibile in acquisto, costo deducibile, cessione soggetta a IVA con emissione di fattura/autofattura;
- beni non rientranti nell'attività di valore superiore a 50,00 euro: IVA in acquisto indetraibile, costo deducibile entro il plafond di rappresentanza, cessione esclusa da IVA;
- beni non rientranti nell'attività di valore non superiore a 50,00 euro: IVA in acquisto detraibile, costo deducibile, cessione esclusa da IVA.