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Startup innovative: cosa sono e quali vantaggi hanno

Indice della guida

La start-up innovativa è una società di capitali, anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato, che ha come oggetto lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. La disciplina è dettata dall'art. 25 del D.L. 179/2012.

Nota: la disciplina delle start-up innovative è stata oggetto di riforma a fine 2024, con modifiche ai requisiti, alla durata dell'iscrizione e all'accesso ad alcune agevolazioni. I requisiti e i benefici di seguito illustrati vanno quindi verificati, nel caso concreto, alla luce della normativa vigente e con il supporto di un professionista.

Requisiti cumulativi

Per qualificarsi come start-up innovativa, la società deve possedere tutti i seguenti requisiti:

  • essere costituita da non più di 60 mesi;
  • avere sede in Italia o in uno Stato UE/SEE, purché con una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • avere, dal secondo anno, un valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuire e non aver distribuito utili;
  • avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non essere stata costituita da una fusione, scissione o a seguito di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

Requisiti alternativi

Oltre ai requisiti cumulativi, la società deve possedere almeno uno dei seguenti:

  • spese di ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggiore tra costi e valore della produzione;
  • personale qualificato: almeno un terzo di dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure almeno due terzi di titolari di laurea magistrale;
  • titolarità o licenza di un brevetto o di una privativa industriale relativa all'attività.

Iscrizione al Registro delle Imprese

Le start-up innovative sono iscritte in un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese. L'iscrizione avviene mediante domanda telematica alla Camera di Commercio, contenente l'autocertificazione del possesso dei requisiti.

In sede di iscrizione la società inserisce, nella piattaforma start-up.registroimprese.it e sul proprio sito internet, una serie di informazioni, tra cui:

  • data e luogo di costituzione;
  • sede principale ed eventuali sedi secondarie, e oggetto sociale;
  • descrizione dell'attività e delle spese in ricerca e sviluppo;
  • elenco dei soci e delle società partecipate;
  • titoli di studio ed esperienze professionali dei soci e del personale;
  • relazioni con incubatori, investitori, università e centri di ricerca;
  • ultimo bilancio depositato e diritti di privativa industriale e intellettuale.

Adempimenti successivi

Dopo l'iscrizione, la start-up innovativa deve

  • aggiornare o confermare almeno una volta all'anno le informazioni fornite;
  • depositare, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, la dichiarazione del legale rappresentante che attesta il mantenimento dei requisiti.

La società è cancellata d'ufficio dalla sezione speciale (mantenendo l'iscrizione ordinaria) in caso di perdita dei requisiti o di mancato deposito della dichiarazione di mantenimento.

Le agevolazioni

Agevolazioni camerali: esonero dall'imposta di bollo, dai diritti di segreteria e dal diritto annuale della Camera di Commercio.

Agevolazioni societarie: deroga alla disciplina della riduzione del capitale per perdite (il termine per la riduzione è posticipato al secondo esercizio successivo); possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi; disapplicazione della disciplina delle società di comodo e in perdita sistematica. Per le start-up in forma di S.r.l. è inoltre possibile creare categorie di quote con diritti diversi, raccogliere capitali tramite equity crowdfunding ed effettuare operazioni sulle proprie quote.

Accesso al credito: intervento semplificato, gratuito e diretto del Fondo di Garanzia per le PMI sui prestiti bancari.

Incentivi alle assunzioni e al lavoro: regime flessibile della retribuzione, con una componente variabile legata alla produttività, e possibilità di remunerazione tramite stock option ed assegnazione di strumenti finanziari, con un regime fiscale e contributivo agevolato.

Altri benefici: esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA fino a 50.000 euro; accesso a misure come Smart&Start Italia (finanziamento agevolato), Voucher 3i per la brevettazione e il Piano Transizione 4.0. In caso di insuccesso, le start-up innovative sono soggette in via esclusiva alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Trasformazione in PMI innovativa

Decorso il periodo come start-up innovativa, le società che mantengono un'elevata componente di innovazione possono iscriversi alla sezione speciale dedicata alle PMI innovative, conservando una parte dei benefici.

Le start-up innovative a vocazione sociale (SIAVS)

Le SIAVS possiedono gli stessi requisiti delle altre start-up innovative ma operano in settori di particolare valore sociale (ad esempio assistenza sociale e sanitaria, istruzione e formazione, tutela dell'ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale). Per ottenere la qualifica presentano un'autocertificazione e redigono annualmente un Documento di descrizione dell'impatto sociale, con indicatori qualitativi e quantitativi.

Incentivi fiscali per gli investitori

L'art. 29 del D.L. 179/2012 prevede incentivi per chi investe nel capitale di start-up innovative:

  • per le persone fisiche, una detrazione IRPEF del 30% dell'importo investito, fino a un massimo di 1 milione di euro;
  • per le persone giuridiche, una deduzione dall'imponibile IRES del 30% dell'importo investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

In alternativa, per le persone fisiche è prevista una detrazione IRPEF del 50% (in regime de minimis) sugli investimenti fino a 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

Le agevolazioni spettano fino a un ammontare complessivo di conferimenti agevolabili non superiore a 15 milioni di euro per ciascuna start-up. La fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione per almeno tre anni (holding period). È inoltre previsto, a determinate condizioni, un regime di esenzione delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche con la cessione di partecipazioni in start-up innovative.

Nota informativa. Questo contenuto ha finalità divulgativa e non sostituisce una consulenza professionale. La normativa fiscale e societaria è soggetta a frequenti aggiornamenti: verifica sempre le disposizioni vigenti o contattaci per una valutazione del tuo caso specifico.

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