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Il regime agevolato per i lavoratori impatriati, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024, riduce la base imponibile dei redditi prodotti in Italia da chi vi trasferisce la residenza fiscale, al ricorrere di determinati requisiti.
Redditi agevolabili
Il regime si applica ai lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e percepiscono:
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
Rispetto al regime precedente, i redditi d'impresa non rientrano più tra quelli agevolabili.
Misura dell'agevolazione
I redditi agevolati concorrono alla formazione del reddito complessivo nel limite del 50% del loro ammontare, fino a un reddito annuo di 600.000 euro.
La quota imponibile è ridotta al 40% (con detassazione, quindi, del 60%) se ricorre una delle seguenti condizioni:
- il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
- durante la fruizione del regime nasce un figlio o viene adottato un minore (a partire dal periodo d'imposta in corso al momento dell'evento).
L'agevolazione rafforzata è subordinata alla residenza in Italia del figlio minore o adottato durante il periodo di fruizione del regime.
Condizioni di accesso
Per accedere al regime devono ricorrere le seguenti condizioni
- non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il trasferimento;
- impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro periodi d'imposta;
- prestare l'attività lavorativa per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio italiano;
- possedere requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Il requisito di elevata qualificazione ricorre, in particolare, in presenza di un titolo di istruzione superiore di durata almeno triennale con relativa qualifica professionale, riconducibile ai livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni, riconosciuto in Italia.
Trasferimenti infragruppo
Quando il lavoratore rientra in Italia presso una società appartenente allo stesso gruppo, il periodo minimo di permanenza all'estero è più ampio:
- sei periodi d'imposta, se prima del trasferimento all'estero non era impiegato in Italia presso lo stesso soggetto o un soggetto del gruppo;
- sette periodi d'imposta, se prima del trasferimento all'estero era già impiegato in Italia presso lo stesso soggetto o un soggetto del gruppo.
In ogni caso resta fermo l'impegno a risiedere in Italia per almeno quattro anni.
Cittadini italiani
Per i soli cittadini italiani, il requisito della non residenza in Italia nei tre periodi precedenti si considera soddisfatto se risultano iscritti all'AIRE oppure se hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni.
Durata
L'agevolazione si applica per cinque periodi d'imposta: quello in cui avviene il trasferimento della residenza e i quattro successivi. A differenza del regime precedente, non è prevista la proroga del beneficio.