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Le società di capitali: quali sono e quali caratteristiche le distinguono
Le società nascono dall'aggregazione di più soggetti che perseguono uno scopo comune e che organizzano i mezzi necessari allo svolgimento di un'attività economica. Si distinguono tradizionalmente in società di persone e società di capitali: nelle prime il ruolo centrale è rivestito dalle persone dei soci, nelle seconde dal capitale conferito.
Questa guida illustra le caratteristiche essenziali e comuni delle società di capitali, senza addentrarsi nelle specificità di ciascuna singola tipologia.
Quadro normativo e tipologie
Le società di capitali sono disciplinate nel Libro V del codice civile, dagli articoli 2325 al 2496. Si distinguono in quattro tipi:
Società per azioni (S.p.A.);
Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.);
Società a responsabilità limitata (S.r.l.);
Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.), introdotta nel 2012.
Le società cooperative, pur presentando alcuni tratti comuni, seguono una disciplina propria con particolarità che non vengono trattate in questa sede.
Volendo sintetizzare i tratti distintivi di ciascun tipo
la S.p.A. si caratterizza per la partecipazione al capitale rappresentata da azioni;
la S.a.p.a. condivide questa caratteristica, ma vi spicca la responsabilità illimitata dei soci accomandatari per le obbligazioni sociali;
la S.r.l. è la forma più diffusa per le imprese di dimensioni medio-piccole, grazie alla limitazione della responsabilità dei soci commisurata alla quota di partecipazione;
la S.r.l.s. si distingue per la semplicità e l'economicità di tempi e costi di costituzione.
L'autonomia patrimoniale perfetta
Il tratto che più di ogni altro caratterizza le società di capitali è l'autonomia patrimoniale perfetta. Significa che i beni della società, sotto il profilo giuridico, non si confondono mai con quelli dei singoli soci.
Il patrimonio della società è nettamente distinto da quello personale dei soci: i creditori particolari del socio non possono aggredire il patrimonio sociale, e i creditori della società non possono soddisfarsi sul patrimonio personale del socio. La responsabilità del socio per le obbligazioni sociali è quindi limitata al valore di quanto conferito, nei limiti delle azioni o quote possedute.
Fa eccezione la società in accomandita per azioni, nella quale i soci accomandatari rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali.
La personalità giuridica
Dall'autonomia patrimoniale perfetta discende la natura di persone giuridiche delle società di capitali. Si tratta di soggetti distinti dai soci, dei cui debiti il patrimonio personale dei soci non risponde. La società costituisce così un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, sia attivi che passivi.
Ai sensi dell'articolo 2331 del codice civile, la società acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
Gli organi sociali
Le società di capitali si articolano in tre organi
l'organo deliberativo (l'assemblea dei soci);
l'organo amministrativo;
l'organo di controllo.
L'assemblea dei soci è la sede in cui i soci si riuniscono per assumere le decisioni più rilevanti, anche con riflessi sui rapporti con i terzi. Può essere ordinaria o straordinaria. Il codice civile disciplina nel dettaglio convocazione e costituzione dell'assemblea nelle S.p.A., regole che si estendono alle altre società di capitali; nelle S.r.l. prevale una struttura collegiale dell'organo deliberativo.
Per l'organo amministrativo, il codice civile prevede per le S.p.A. tre sistemi di amministrazione: tradizionale, dualistico e monistico. Nel sistema tradizionale e in quello monistico l'amministrazione può essere affidata a un consiglio di amministrazione o a un amministratore unico; nel sistema dualistico opera un consiglio di gestione affiancato da un consiglio di sorveglianza. L'organo amministrativo gestisce la società e attua l'oggetto sociale. Nelle S.r.l. è di norma rappresentato da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.
Anche l'organo di controllo varia in base al sistema adottato: collegio sindacale nel sistema tradizionale, consiglio di sorveglianza in quello dualistico, comitato per il controllo sulla gestione in quello monistico. Vigila sull'operato degli amministratori. Nelle S.r.l. non è obbligatorio, salvo i casi previsti dalla legge.
La costituzione
Le società di capitali si costituiscono mediante contratto tra i soci o, in caso di socio unico, con atto unilaterale. Tale atto, denominato atto costitutivo, deve essere redatto nella forma dell'atto pubblico e contenere gli elementi prescritti dal codice civile.
Per le S.p.A. e le S.a.p.a. la costituzione è regolare solo se: è stato interamente sottoscritto il capitale sociale; sono rispettate le regole sui conferimenti previste dagli articoli 2342, 2343 e 2343-ter del codice civile; sono state ottenute le eventuali autorizzazioni necessarie.
All'atto costitutivo si allega lo statuto, che disciplina il funzionamento della società e ne regola lo svolgimento dell'attività. La costituzione si perfeziona con l'iscrizione nel Registro delle Imprese e il conseguente acquisto della personalità giuridica.
Le partecipazioni al capitale sociale
Le partecipazioni variano a seconda del tipo di società: si parla di quote nelle S.r.l. e di azioni nelle S.p.A. e nelle S.a.p.a.
Le quote, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo, sono proporzionali al conferimento e attribuiscono al socio una serie di diritti: partecipazione agli utili, diritto di voto in assemblea, consultazione dei libri sociali e delle scritture contabili. Le quote sono liberamente trasferibili, sia per atto tra vivi che mortis causa.
Le azioni rappresentano la partecipazione al capitale nelle S.p.A. e nelle S.a.p.a. Lo statuto può prevederne il valore nominale; esistono diverse categorie di azioni che attribuiscono al socio diritti differenti, con regole di circolazione stabilite dal codice civile.
La legge fissa inoltre gli importi minimi di capitale per la costituzione: almeno 50.000 euro per le S.p.A. e le S.a.p.a.; almeno 1 euro per le S.r.l. e le S.r.l.s.
Lo scioglimento
Lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali sono disciplinati in modo unitario per tutte le tipologie, agli articoli 2484 e seguenti del codice civile.
Le società di capitali si sciolgono nei casi previsti dall'articolo 2484: decorso del termine, conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea, riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, deliberazione dell'assemblea, nonché negli ulteriori casi previsti dalla legge o dallo statuto.
Lo scioglimento, deliberato dal consiglio di amministrazione o dall'assemblea, deve essere iscritto nel Registro delle Imprese: da quel momento inizia a produrre effetti. Nel periodo intercorrente tra l'accertamento della causa di scioglimento e l'ingresso nello stato di liquidazione, gli amministratori conservano poteri gestori limitati alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
La liquidazione
La liquidazione è un procedimento disciplinato dagli articoli 2487 e seguenti del codice civile. Con l'ingresso nello stato di liquidazione cessa l'attività sociale, orientata ora all'estinzione delle passività e alla ripartizione dell'attivo tra i soci.
La nomina dei liquidatori avviene mediante convocazione dell'assemblea straordinaria. Il liquidatore compie tutti gli atti necessari alla liquidazione, con poteri e doveri stabiliti dall'assemblea. Tra i principali:
definire i rapporti pendenti con i terzi;
pagare i debiti sociali;
redigere il bilancio finale di liquidazione;
ripartire l'attivo residuo tra i soci.
Il bilancio finale, predisposto dai liquidatori, non è approvato dall'assemblea ma dai singoli soci, anche per accettazione tacita: si considera approvato se, decorsi i termini di legge dal deposito nel Registro delle Imprese, non vengono mossi rilievi.
La ripartizione dell'attivo tra i soci avviene solo dopo la definizione dei rapporti con i terzi, in misura proporzionale alle quote possedute. Conclusa la liquidazione, la società viene cancellata dal Registro delle Imprese e cessa di esistere come persona giuridica.