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Aumento di capitale a pagamento

Indice della guida

L'aumento di capitale a pagamento: guida pratica

L'aumento di capitale è una delle operazioni sul capitale previste dal codice civile. Con essa una società di capitali incrementa il valore del proprio capitale sociale nominale. L'operazione può essere onerosa — l'aumento di capitale a pagamento, o reale, con emissione di nuove azioni o quote — oppure gratuita, ossia un aumento del capitale nominale senza apporto di nuove risorse. La disciplina è contenuta negli articoli 2438 e seguenti del codice civile.

Patrimonio sociale e capitale sociale: una distinzione necessaria

Per comprendere l'operazione occorre distinguere i concetti di patrimonio sociale e di capitale sociale.

Il patrimonio sociale (o patrimonio netto, o capitale reale) è la somma dei rapporti giuridici attivi e passivi della società. Alla costituzione è formato dai conferimenti dei soci; successivamente la sua entità varia in funzione delle vicende della società.

Il capitale sociale nominale è invece un valore fisso, dato dai conferimenti indicati nell'atto costitutivo. A differenza del patrimonio sociale, che muta nel tempo, il capitale nominale resta invariato, salvo si compiano le operazioni sul capitale: aumento o riduzione, a pagamento o a titolo gratuito. Questa guida tratta l'aumento a pagamento.

L'aumento con emissione di nuove azioni o quote

L'aumento è a pagamento quando la società emette nuove azioni o quote da far sottoscrivere ai soci o a terzi. I soci attuali hanno diritto di opzione; i terzi che sottoscrivono acquistano una partecipazione e diventano a loro volta soci. Si determinano così nuovi conferimenti, con aumento sia del capitale nominale sia del patrimonio sociale.

Vanno tenuti distinti due concetti. La sottoscrizione è il contratto tra la società e il sottoscrittore, dal quale nasce l'obbligo di eseguire il conferimento. Il conferimento è l'atto materiale di esecuzione di tale obbligo, che può avvenire mediante apporto di denaro o di beni in natura.

I conferimenti

Per i conferimenti in denaro, l'articolo 2439, primo comma, del codice civile richiede il versamento, all'atto della sottoscrizione, di almeno il 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte.

Per i conferimenti in natura si applicano le norme generali sui conferimenti nelle società per azioni. Il sottoscrittore, contestualmente alla sottoscrizione, trasferisce il bene alla società. L'articolo 2343 del codice civile richiede l'allegazione di una relazione di stima dei conferimenti in natura, che deve essere allegata al verbale di aumento. In questa fase assume particolare rilievo la figura del notaio.

Il conferimento in natura resta ipotesi eccezionale rispetto a quello in denaro: deve esservi un'apposita clausola dell'atto costitutivo che lo ammetta in alternativa al conferimento in denaro.

Le modalità di sottoscrizione

A differenza della costituzione, dove è prevista l'integrale e contestuale sottoscrizione del capitale, l'aumento può essere sottoscritto contestualmente alla decisione dei soci oppure in un momento successivo.

Sottoscrizione contestuale. Comporta l'immediata efficacia dell'aumento. Ne consegue la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto nella parte relativa all'ammontare del capitale. Lo statuto modificato, insieme al verbale di assemblea, è depositato presso il Registro delle Imprese. Ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, il notaio che verbalizza la deliberazione di modifica statutaria, verificate le condizioni di legge, ne richiede l'iscrizione nel Registro delle Imprese entro trenta giorni.

Sottoscrizione non contestuale. In questo caso si distinguono due momenti: la deliberazione e la sottoscrizione. La modifica dell'atto costitutivo avviene solo a seguito della sottoscrizione, che può anche non realizzarsi, lasciando l'aumento privo di effetti. Ai sensi dell'articolo 2439, se l'aumento non è integralmente sottoscritto entro il termine stabilito, il capitale è aumentato per l'importo delle sottoscrizioni raccolte solo se la deliberazione lo abbia espressamente previsto (aumento scindibile); in caso contrario l'aumento è inscindibile.

Quando si può procedere

La legge e la prassi richiedono due condizioni per procedere all'aumento a pagamento.

Integrale liberazione delle azioni o quote già emesse. L'articolo 2438 del codice civile stabilisce che un aumento di capitale non può essere eseguito finché le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate. La società può deliberare l'aumento, ma la sottoscrizione è possibile solo dopo l'integrale versamento delle azioni già emesse. In caso di violazione, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci e ai terzi.

Assenza delle condizioni per una riduzione del capitale. Secondo l'interpretazione consolidata, prima di deliberare un aumento a pagamento non devono sussistere le condizioni per una riduzione obbligatoria del capitale per perdite (articoli 2446 e 2447 del codice civile). In presenza di perdite superiori al terzo, o di capitale ridotto sotto il minimo legale, occorre prima deliberare la riduzione. È tuttavia ammesso deliberare l'aumento anche in presenza di tali perdite quando l'aumento stesso è finalizzato a ricondurle entro il terzo o a ricostituire il capitale sopra il minimo legale. A tal fine occorre uno stato patrimoniale aggiornato: il bilancio d'esercizio, se non sono trascorsi più di 120 giorni dalla chiusura, oppure una situazione patrimoniale redatta ad hoc e allegata al verbale di aumento.

Il diritto di opzione e il principio di proporzionalità

Ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione alle azioni possedute. Il diritto di opzione consente al socio di sottoscrivere le nuove azioni in misura proporzionale alla partecipazione già detenuta, mantenendo inalterati gli equilibri della compagine sociale.

La riforma del diritto societario del 2003 ha reso più flessibile l'assegnazione: lo statuto può prevedere che ad alcuni soci siano assegnate azioni di valore superiore al conferimento eseguito. Resta fermo il principio per cui, in nessun caso, il valore complessivo dei conferimenti può essere inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Nota informativa. Questo contenuto ha finalità divulgativa e non sostituisce una consulenza professionale. La normativa fiscale e societaria è soggetta a frequenti aggiornamenti: verifica sempre le disposizioni vigenti o contattaci per una valutazione del tuo caso specifico.

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