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La riduzione del capitale per perdite

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La riduzione del capitale per perdite: guida pratica

La riduzione del capitale per perdite è un'operazione sul capitale che non comporta una modifica del patrimonio sociale: il patrimonio si è infatti già ridotto per effetto di una perdita d'esercizio. L'operazione consiste nel mero adeguamento della cifra del capitale sociale a quella del capitale reale dopo la perdita; per questo si parla di riduzione nominale. Non pregiudica i creditori sociali, che non hanno diritto di opposizione.

La disciplina è contenuta negli articoli 2446 e 2447 del codice civile per le società per azioni, e negli articoli 2482-bis e 2482-ter per le società a responsabilità limitata. Varia a seconda che la perdita superi o meno il terzo del capitale sociale.

Le perdite d'esercizio

Il risultato d'esercizio può essere un utile o una perdita. La perdita, derivante da una differenza negativa tra costi e ricavi, diminuisce il patrimonio sociale e, a seconda della sua entità, impone agli amministratori comportamenti diversi. Il codice civile distingue tre ipotesi:

la perdita che non supera il terzo del capitale sociale: è l'ipotesi più semplice, che non fa scattare obblighi a carico degli amministratori, salvo il divieto di distribuzione degli utili finché la perdita non sia stata coperta;

la perdita che supera il terzo del capitale, ma non lo porta sotto il minimo legale;

la perdita che supera il terzo del capitale e lo porta sotto il minimo legale.

L'ordine di utilizzo di riserve e utili

Prima che la perdita intacchi il capitale sociale, devono essere assorbite, per la sua copertura, tutte le riserve disponibili in bilancio e gli utili di esercizi precedenti non accantonati a riserva. Solo dopo aver esaurito tali poste, la perdita residua intacca il capitale sociale e scattano le cautele previste dal codice civile.

L'ordine di utilizzo delle riserve è inderogabile: prima le riserve facoltative, poi le riserve statutarie, infine la riserva legale. Non si può procedere alla riduzione del capitale per perdite se la perdita non ha eroso completamente riserve e utili di periodo: in tal caso, un'eventuale riduzione volontaria sarebbe soggetta alla disciplina della riduzione reale del capitale (articolo 2445 del codice civile).

Perdita inferiore al terzo del capitale

Quando la perdita è inferiore al terzo, gli amministratori non sono tenuti ad adottare particolari cautele. Resta tuttavia il divieto di distribuzione degli utili fino a quando la perdita non sia stata coperta o il capitale non sia stato ridotto in misura corrispondente (articolo 2433 per le SpA e articolo 2478-bis per le SRL).

La riduzione del capitale è in questo caso facoltativa e può essere effettuata volontariamente per consentire la distribuzione degli utili, altrimenti vietata, e per rendere noto ai creditori l'effettivo ammontare del patrimonio sociale. Trattandosi di operazione non urgente, gli amministratori non sono tenuti a convocare l'assemblea "senza indugio", ma resta l'obbligo di presentare una relazione sulla situazione patrimoniale.

Perdita che supera il terzo, ma non porta il capitale sotto il minimo legale

È l'ipotesi disciplinata dall'articolo 2446 per le SpA e dall'articolo 2482-bis per le SRL. Al verificarsi della perdita, gli amministratori devono:

convocare senza indugio l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. Trattandosi di operazione che modifica lo statuto, è di norma necessaria l'assemblea straordinaria, con verbale per atto pubblico da depositare presso il Registro delle Imprese;

predisporre una relazione sulla situazione patrimoniale della società, aggiornata a non oltre 120 giorni, accompagnata — secondo l'interpretazione prevalente — da una vera e propria situazione patrimoniale ed economica;

depositare relazione e situazione patrimoniale presso la sede sociale nei otto giorni che precedono l'assemblea, affinché i soci possano prenderne visione;

sottoporre tali documenti all'assemblea e dare conto dei fatti di rilievo intervenuti dopo la redazione della relazione.

Entità della riduzione. Il capitale va ridotto in misura proporzionale alle perdite. Non è ammessa la riduzione di un importo inferiore o superiore a quello della perdita: in caso di riduzione superiore si configurerebbe una riduzione reale, soggetta all'articolo 2445.

Il periodo di rinvio. Il codice civile (articolo 2446, secondo comma, e articolo 2482-bis, quarto comma) prevede che, se la perdita supera il terzo ma non porta il capitale sotto il minimo legale, non sia necessario ridurre subito il capitale: è concesso il termine di un anno per ricondurre la perdita entro il terzo. Se ciò non avviene, l'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio successivo deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate.

Gli "opportuni provvedimenti". Oltre alla riduzione, l'assemblea può valutare altre soluzioni: versamenti a fondo perduto dei soci, oppure la trasformazione della società in un tipo compatibile con il capitale residuo.

Perdita che porta il capitale sotto il minimo legale

Ai sensi dell'articolo 2447 per le SpA e dell'articolo 2482-ter per le SRL, quando la perdita di oltre un terzo riduce il capitale al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione e il contestuale aumento del capitale a una cifra non inferiore al minimo, oppure la trasformazione della società.

I due presupposti — superamento del terzo e riduzione sotto il minimo legale — devono ricorrere congiuntamente. Tali provvedimenti sono necessari per evitare lo scioglimento della società: ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile, la riduzione del capitale sotto il minimo legale costituisce causa di scioglimento, salvo quanto disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter.

Per l'aumento occorre distinguere la delibera dall'esecuzione: la delibera è assunta dall'assemblea straordinaria senza contestuale sottoscrizione, a tutela del diritto di opzione dei soci; l'esecuzione richiede l'integrale versamento del capitale necessario a ricostituire almeno il minimo legale. In alternativa, gli amministratori possono optare per la trasformazione della società.

L'azzeramento del capitale

Si ha azzeramento del capitale in due casi: quando la perdita è pari all'ammontare del capitale (azzeramento in senso stretto) e quando la perdita supera il capitale (riduzione "sotto zero"). Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, a entrambe le ipotesi si applica la disciplina dell'articolo 2447 del codice civile.

Nota informativa. Questo contenuto ha finalità divulgativa e non sostituisce una consulenza professionale. La normativa fiscale e societaria è soggetta a frequenti aggiornamenti: verifica sempre le disposizioni vigenti o contattaci per una valutazione del tuo caso specifico.

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