Indice della guida
- I finanziamenti dei soci: guida completa
- Cosa sono
- Disciplina civilistica
- Disciplina fiscale
- Quando i soci possono finanziare la società
- Le operazioni sui finanziamenti
- La postergazione nelle SRL: l'articolo 2467 del codice civile
- Ambito di applicazione
- I finanziamenti nelle SpA
- Finanziamenti e operazioni sul capitale
I finanziamenti dei soci: guida completa
I finanziamenti dei soci consentono di incrementare le risorse finanziarie di una società senza ricorrere alle tecniche convenzionali di aumento del capitale. Si tratta di versamenti fuori capitale che si distinguono dalle altre forme per l'obbligo di restituzione che fanno sorgere in capo alla società.
Cosa sono
I soci possono assumere la veste di finanziatori della società stipulando con essa un contratto di mutuo. Il contratto va redatto per iscritto e deve indicare l'importo e il termine per il rimborso. Lo scopo è investire il denaro disponibile per accrescere le capacità economiche della società senza incidere sul capitale sociale.
I finanziamenti sono somme che i soci hanno diritto di vedersi restituite, con o senza interessi, a scadenza fissa o rinnovabile. Costituiscono pertanto un capitale di debito della società.
Disciplina civilistica
I finanziamenti dei soci rappresentano una posta passiva dello stato patrimoniale (articolo 2424 del codice civile, lettera D, numero 3), trattandosi di debiti della società verso i soci.
Possono essere concordati liberamente, senza necessità di delibera assembleare e indipendentemente dalla quota di partecipazione. È comunque preferibile l'accordo scritto: l'articolo 1815 del codice civile presume l'onerosità del mutuo, e in mancanza di diversa pattuizione gli interessi si considerano dovuti nella misura legale. Se i finanziamenti sono infruttiferi, tale carattere deve risultare dalla nota integrativa al bilancio.
L'accordo può anche essere assunto in sede di assemblea ordinaria, che ne determina modi e tempi di versamento e restituzione, con delibera vincolante per i soli soci che vi hanno prestato consenso.
Disciplina fiscale
Ai fini delle imposte sui redditi, gli interessi sui finanziamenti rientrano tra i redditi di capitale. Occorre distinguere tra finanziamenti fruttiferi e infruttiferi.
Per i finanziamenti fruttiferi, l'articolo 45 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede che gli interessi, salvo prova contraria, si presumano percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto; in assenza di pattuizione scritta sulle scadenze, si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta; se la misura non è determinata per iscritto, si computano al saggio legale.
Per i finanziamenti infruttiferi è opportuno annotare in bilancio la voce "Debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi", indicando il carattere non oneroso del versamento.
Quando i soci possono finanziare la società
L'articolo 11 del D.Lgs. 385/1993 e la relativa deliberazione del CICR del 1994 stabiliscono le condizioni che il socio deve possedere per finanziare la società senza che l'operazione integri raccolta del risparmio (riservata alle banche). Tali condizioni devono coesistere:
iscrizione nel libro dei soci da almeno tre mesi;
titolarità di una quota pari ad almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato;
espressa previsione nell'atto costitutivo mediante apposita clausola.
Le operazioni sui finanziamenti
Soci e amministratori possono accordarsi per modificare i finanziamenti in essere. Si individuano tre tipologie di operazioni: la trasformazione del finanziamento in versamento in conto capitale, con passaggio da capitale di debito a capitale di rischio; l'operazione inversa, ossia la trasformazione del versamento in conto capitale in finanziamento; il rimborso, totale o parziale, con eventuale contestuale rinnovo.
La trasformazione di un versamento in conto capitale in finanziamento deve essere approvata dall'assemblea ordinaria; in difetto, gli amministratori rischiano di rispondere per abuso dei poteri ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.
La postergazione nelle SRL: l'articolo 2467 del codice civile
Per le SRL, il codice civile prevede una disciplina specifica sul rimborso dei finanziamenti. Ai sensi dell'articolo 2467, si intendono finanziamenti dei soci quelli, in qualsiasi forma effettuati, concessi in un momento in cui — anche in considerazione del tipo di attività — risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
La norma individua quindi due criteri: l'eccessivo squilibrio tra debiti e patrimonio netto, e la situazione in cui la società avrebbe dovuto capitalizzarsi anziché ricorrere al credito. In entrambi i casi la società si trova in carenza di mezzi propri.
Quando ricorrono tali presupposti, il rimborso dei finanziamenti è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente l'apertura della liquidazione giudiziale (già fallimento), deve essere restituito. La norma tutela i creditori sociali rispetto ai debiti contratti dalla società verso i propri soci in una situazione critica.
Ambito di applicazione
La norma si riferisce ai finanziamenti "in qualsiasi forma effettuati". Restano esclusi i versamenti in conto capitale, che non comportano obbligo di restituzione. La giurisprudenza include invece, tra le forme di finanziamento rilevanti, il contratto di leasing finanziario.
I finanziamenti nelle SpA
Per le società per azioni, l'unica disciplina specifica è quella dell'articolo 2497-quinquies del codice civile, dedicato ai finanziamenti infragruppo nell'attività di direzione e coordinamento, ai quali si applica il regime di postergazione dell'articolo 2467. La dottrina prevalente ritiene che la disciplina delle SRL esprima un principio generale, estensibile anche alle SpA al di fuori dei gruppi.
Finanziamenti e operazioni sul capitale
Poiché i finanziamenti, a differenza dei versamenti fuori capitale, non entrano nel patrimonio della società, il loro utilizzo nelle operazioni sul capitale è limitato. Nell'aumento a pagamento è discussa la possibilità di compensare le somme dovute per la sottoscrizione con il credito da finanziamento vantato dal socio. L'aumento gratuito non può invece essere realizzato mediante finanziamenti, trattandosi di debiti della società; per la stessa ragione i finanziamenti non sono utilizzabili nelle operazioni di riduzione del capitale.