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Il compenso dell'amministratore di SRL: guida completa
Il compenso dell'amministratore è una delle leve principali per remunerare chi guida la società, ma il suo trattamento fiscale e contributivo dipende da come viene deliberato e dal ruolo che l'amministratore svolge nell'impresa.
Serve sempre una delibera
Il compenso non spetta automaticamente: deve essere previsto dallo statuto o deliberato dall'assemblea dei soci. Una delibera specifica, anteriore al pagamento, è essenziale anche sul piano fiscale: i compensi erogati senza delibera rischiano la contestazione di indeducibilità e, sul piano civilistico, la restituzione.
La delibera può fissare un importo annuo fisso, compensi variabili legati a risultati, oppure entrambi. È buona prassi rinnovarla o confermarla ogni anno in sede di approvazione del bilancio.
La deducibilità per la società
I compensi agli amministratori sono deducibili dal reddito della società secondo il principio di cassa: rilevano nell'esercizio in cui sono effettivamente pagati, non in quello di competenza. Per gli emolumenti dei collaboratori vale la cosiddetta cassa allargata: i compensi pagati entro il 12 gennaio si considerano dell'anno precedente.
Attenzione ai compensi sproporzionati rispetto all'attività svolta o ai risultati della società: l'Amministrazione finanziaria può sindacarne la congruità, soprattutto quando il compenso azzera sistematicamente l'utile.
La tassazione in capo all'amministratore
Per l'amministratore persona fisica, il compenso è assimilato al reddito di lavoro dipendente: la società opera le ritenute IRPEF in busta, applica le detrazioni e rilascia la Certificazione Unica. Il compenso concorre al reddito complessivo e sconta l'IRPEF progressiva con le relative addizionali.
Se l'amministratore è un professionista che svolge l'incarico nell'ambito della propria attività (per esempio un dottore commercialista), il compenso rientra invece nel reddito di lavoro autonomo e viene fatturato.
I contributi: Gestione Separata
L'amministratore che percepisce un compenso è iscritto alla Gestione Separata INPS. I contributi, con aliquota nell'ordine del 26% aggiornata annualmente, sono per due terzi a carico della società e per un terzo a carico dell'amministratore, con trattenuta in busta. La contribuzione si applica sul compenso effettivamente erogato.
Il socio amministratore che lavora nell'impresa
Il caso più delicato è quello del socio amministratore che partecipa anche al lavoro operativo di una società commerciale o artigiana. In presenza di abitualità e prevalenza dell'attività lavorativa, l'INPS richiede l'iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani sul reddito d'impresa attribuibile al socio, con i relativi contributi minimi annui dovuti a prescindere dal risultato.
La doppia iscrizione è possibile: Gestione Separata sul compenso da amministratore e Gestione Commercianti per l'attività operativa. La qualificazione corretta dipende dalle circostanze concrete e va valutata caso per caso, anche alla luce del contenzioso in materia.
Compenso o dividendi: come orientarsi
Compenso e dividendo seguono logiche opposte. Il compenso è un costo deducibile per la società e sconta IRPEF progressiva e contributi in capo all'amministratore, generando però copertura previdenziale. Il dividendo non è deducibile, sconta prima l'IRES e poi la ritenuta del 26%, ma non genera contributi.
La combinazione ottimale dipende dal livello di reddito, dalla posizione contributiva già maturata, dal fabbisogno di liquidità personale e dagli obiettivi pensionistici. In molti casi un mix calibrato di compenso e dividendi minimizza il carico complessivo a parità di somme incassate.
Il trattamento di fine mandato
La delibera può prevedere anche un trattamento di fine mandato (TFM), accantonato annualmente: per la società è deducibile per competenza se il diritto risulta da atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto, mentre per l'amministratore è tassato al momento della percezione, in alcuni casi con tassazione separata. È uno strumento utile di pianificazione, da costruire con attenzione ai requisiti formali.